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Che cos’é un rifiuto

Per rifiuto si definisce “Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi” (Definizione di rifiuto art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006 ss.m.)

I rifiuti sono classificati (art. 184, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006):
• secondo l’origine in:
– rifiuti urbani
– rifiuti speciali
• secondo le caratteristiche di pericolosità in:
– rifiuti non pericolosi
– rifiuti pericolosi

Definizione di rifiuto urbano art. 184, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 ss.m.ii.

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’articolo 198, comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e).

Definizione di rifiuto speciale art. 184, comma 3 , del D.Lgs. n. 152/2006 ss.m.ii:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 c.c.;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184-bis;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Esclusioni dal campo di applicazione dei rifiuti (Art. 185, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 ss.m.ii.

Non rientrano nel campo di applicazione della disciplina relativa ai rifiuti:
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi in atmosfera;
b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, ferma restando l’applicazione della disciplina relativa alla bonifica dei siti contaminati;
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;
d) i rifiuti radioattivi;
e) i materiali esplosivi in disuso;
f) le materie fecali, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella  selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina relativa ai rifiuti,
in quanto regolati da altre disposizioni normative:
a) le acque di scarico;
b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, disciplinati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in produzione di biogas o di compostaggio;
c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.